1° L’Associazione Internazionale Cavalieri di San Marco, costituita con atto 147/5 registrato in Venezia a.p. 1092 del 21 Marzo 1979, modifica la sua denominazione in “Associazione Cavalieri di San Marco” con sede in Venezia.
2° Lo Statuto dell’Associazione “Cavalieri di San Marco”, approvato con l’atto costitutivo citato e modificato con deliberazioni assembleari del 30/3/1980, 22/3/1981, è sostituito dal presente testo.
3° L’Associazione non ha scopi di lucro ma è costituita per fini benefici, religiosi, sociali, morali, umanitari e culturali. Essa è una libera Associazione, apolitica, che non costituisce in alcun modo un ordine equestre e non conferisce né onorificenze né altri riconoscimenti che abbiano carattere di onorificenza.
4° In osservanza alle disposizioni di cui all’Articolo precedente, gli aderenti all’Associazione, in quanto tali, non possono fregiarsi del titolo equestre o cavalleresco. Ogni comportamento in contrasto con tali disposizioni costituisce motivo di immediata esclusione del Socio dalla Associazione
5° In particolare l’Associazione si propone le seguenti finalità:
5.1 – segnalare:
a – quanti si sono prodigati in qualche settore per la salvaguardia e la prosperità di Venezia;
b – quanti si sono distinti in opere di bene, di assistenza e di beneficienza.
5.2 – aiutare concretamente il prossimo:
a – mediante l’impegno di una presenza nella società che si ponga al servizio della dignità dell’uomo;
b – mediante interventi caritatevoli ed assistenziali.
5.3 – rendere l’Associazione e i Soci disponibili a partecipare ai programmi e all’attività della Chiesa;
5.4 – svolgere incontri tra i Soci, con la partecipazione del Consulente Ecclesiatico per la formazione spirituale dei Soci stessi;
5.5 – partecipare con proprie rappresentanze a pubbliche cerimonie;
5.6 – distintivo e cappa bianca sono simboli di appartenenza Associativa e non possono essere usati in contrasto con le affinità sociali.
6° Sono Soci dell’“Associazione Cavalieri di San Marco” le persone che rivestono già tali qualità alla data del 13/3/ 1994 nonché i cittadini italiani o di altra nazionalità, di religione cristiana cattolica, che abbiano le caratteristiche per realizzare gli scopi dell’Associazione e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal regolamento. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto ed il Regolamento ed a versare le quote associative stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci possono, liberamente e volontariamente, effettuare elargizioni da destinarsi ad opere benefiche, assistenziali, ed a interventi conservativi di opere artistiche o monumentali di Venezia.
Il Consiglio Direttivo è incaricato di organizzare pubbliche cerimonie, in occasione dell’ammissione di nuovi Soci nell’Associazione. Tali cerimonie che – se effettuate in Chiesa non dovranno svolgersi durante la celebrazione della Santa Messa – ricorderanno, sul piano di una libera ricostruzione storica, aspetti relativi agli antichi Cavalieri di San Marco ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia.
La qualità di Socio si perde per dimissioni o per inosservanza delle disposizioni degli Articoli precedenti 3-4 o per esclusione proposta dal Consiglio Direttivo, previo parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri, e deliberata dall’Assemblea (come da Art. 24/3° comma del Codice Civile).
7° Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
8° L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio, sulla nomina delle cariche sociali (membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri) e sulla relazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, del Regolamento e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 31 marzo, mediante comunicazione scritta da inviare almento venti giorni prima della data dell’Assemblea a ciascun Socio in regola con il versamento delle quote e mediante affissione, (sempre venti giorni prima della data di convocazione) dell’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, all’albo dell’Associazione nella Sede Sociale.
Hanno diritto al voto i Soci presenti ai lavori e risultanti iscritti al 31 Dicembre dell’anno precedente ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
In prima convocazione l’Assemblea è valida quando sono presenti metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione (che può essere fissata anche per lo stesso giorno dopo almeno un’ora dalla prima convocazione) l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di Soci presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea straordianaria è convocata dal Consiglio Direttivo e per essa valgono le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria, eccezione fatta per il caso di ordine del giorno contenente la proposta di scioglimento dell’Associazione. In tale caso in seconda convocazione devono essere presenti almeno il 75% (3/4) dei Soci aventi diritto al voto.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie vengono altresì convocate su richiesta di almento il 10% dei Soci aventi diritto al voto.
9° Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
I Consiglieri cessano dall’incarico:
a – per dimissioni volontarie;
b – per scadenza di mandato;
c – per deliberazione votata da almento 7 Consiglieri nel caso che il Consigliere sia assente ingiustificato per almeno tre sedute senza motivare l’assenza.
In caso di vacanza di un posto di Consigliere viene cooptato il Consigliere risultante primo dei non eletti e rimane in carica fino alla scadenza dell’incarico dell’intero Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti di due o più dei non eletti la cooptazione viene fatta insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni che riguardano persone vanno assunte con voto segreto a pena di nullità.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:
a – il Presidente;
b – il Segretario Generale, detto anche Cancellier Grando;
c – il Tesoriere, detto anche Provveditor Grando;
d – ha facoltà, secondo le esigenze, di designare, scegliendoli tra i Soci, Cancellieri di zona i cui compiti sono definiti dal Regolamento.
Il Presidente:
a – presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
b – cura l’esecuzione di detti organi;
c – può nominare uno o più Vice Presidente in seno al Consiglio Direttivo.
10° Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri e da due supplenti, che dovranno essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni.
Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione; in particolare:
a – verifica la tenuta dei libri contabili e della documentazione amministrativa:
b – redige una relazione per l’Assemblea;
c – accerta la consistenza della cassa e del patrimonio sociale;
d – procede ad atti di ispezione.
11° Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri e da due supplenti, votati dall’Assemblea, che durano in carica tre anni. Il Collegio:
a – nomina nel suo seno il Presidente;
b – si pronuncia sulle eventuali controversie insorte tra Soci o tra questi e gli organi dell’Associazione;
c – esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sulle eventuali proposte di esclusione di Soci formulate dal Consiglio Direttivo;
d – giudica ex bono et aequo senza formalità.
12° Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a – dal fondo di cassa;
b – dai depositi bancari;
c – da eventuali lasciti e donazioni;
d – da eventuali offerte ed oblazioni destinate agli scopi istituzionali;
e – da eventuali crediti per quote sociali od altro;
f – da eventuali debiti verso fornitori o terzi;
g – da mobili;
h – dalle attrezzature;
i – dalle dotazioni d’ufficio;
l – da ogni altro bene d’uso di proprietà dell’Associazione.
13° Disposizioni – Ogni componente degli organi sociali ha il dovere di intervenire a tutte le riunioni alle quali è convocato ai sensi dello Statuto o del Regolamento.
13.1 In caso di impedimento il membro assente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri è sostituito da uno dei relativi supplenti;
13.2 I membri di organi sociali, assenti per tre riunioni senza giustificato motivo, sono passibili di essere esclusi dall’incarico.
14° Distintivo e motto dell’Associazione.
Il distintivo dell’Associazione è costituito da una croce biforcata all’estremità, di smalto azzurro e orlata di oro avente al centro, pure in oro, il leone di San Marco. Il motto dell’Associazione è “Esto Civis Fidelis”.
15° Nel caso di scioglimento o soppressione dell’Associazione il patrimonio dell’Associazione stessa, così come risulterà dalle registrazioni contabili al lato della cessazione, verrà devoluto a Enti di beneficenza che operano con analoghe finalità.
16° Le eventuali modifiche al presente Statuto entrano in vigore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea.
17° Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge civile applicabili alle libere Associazioni.
Art. 1 – Soci
Le domande degli aspiranti Soci dovranno essere accompagnate da proposta di ammissione da parte di un Socio il quale garantisca le doti morali e civili dell’aspirante, sottoscrivendo l’apposito modulo corredato dal “curriculum vitae”.
In casi particolari l’iniziativa può essere assunta direttamente dal Consiglio Direttivo.
Il Socio proponente cura l’inoltro della domanda al Consiglio Direttivo che decide insidacabilmente a maggioranza, scrutino segreto, sentito il parere del comitato per le estenzioni di cui all’Art. 10.
Art. 2 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria, dopo la dichiarazione di validità in base alle norme statutarie, addotta le proprie deliberazioni ed in particolare delibera:
2.1 – sul bilancio consultivo annuale riguardante l’esercizio finanziario la cui durata coincide con l’anno solare e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo di spesa entro i termini stabiliti dal precedente Art. 8;
2.2 – sulla relazione del Consiglio Direttivo;
2.3 – fissa le misure del contributo sociale annuale dei Soci;
2.4 – elegge, alla scadenza del loro mandato o alla cessazione del loro incarico, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Probiviri. Tali organismi dovranno essere votati ed eletti con liste separate;
2.5 – delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria, una volta dichiarata valida in base alle norme statutarie, delibera:
a – l’approvazione e la modifica dello Statuto e del Regolamento;
b – lo scioglimento dell’Associazione con la presenza di almeno la metà più uno (50% + 1) dei Soci in prima convocazione e del 20% in seconda convocazione;
c – l’approvazione della nomina del Presidente onorario e dei soci sostenitori.
Ciascuna Assemblea nomina nel suo seno un Segretario e approva o modifica la composizione della Commissione verifica poteri o dei scrutatori precedentemente designati. Inoltre, in caso che il Presidente dell’Associazione non presenzi all’Assemblea, questa nomina nel suo seno il Presidente dell’Assemblea stessa.
La mancata approvazione del rendiconto annuale e/o della relazione del Consiglio Direttivo determina la decadenza del Consiglio stesso.
Art. 3 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.
3.1 – attua le norme statutarie e regolamentari ed esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
3.2 – costituisce nel proprio seno il Consiglio di Presidenza formato dal Presidente, da due Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere;
3.3 – delibera sul bilancio annuale preventivo e consultivo, sul rendiconto e sulla relazione da sottoporre all’Assemblea;
3.4 – opera collegialmente e delibera a maggioranza. Il voto del Presidente prevale in caso di parità. Il Consiglio di Presidenza ha il compito di studiare e di istruire le pratiche e le proposte che saranno poi definitivamente deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti delle Autorità e di terzi, coordina le attività dell’Associazione ed è responsabile del buon andamento della vita dell’Associazione stessa.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.
Art. 5 – Segretario generale o Cancellier Grando
Il Segretario generale è resposabile dell’ufficio di Segreteria dell’Associazione e predispone, in collaborazione con il tesoriere, il bilancio e il rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo. Predispone inoltre, in collaborazione con il Presidente, la relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Egli redige inoltre l’inventario dei beni e tiene l’archivio e la documentazione sociale.
Art. 6 – Tesoriere e Provveditor Grando
Il Tesoriere è il consegnatario della cassa e cura la tenuta di eventuali conti correnti bancari e postali nell’intesa che i prelevamenti devono essere fatti con almeno due firme di cui una del Tesoriere ed una del Presidente o del Segretario generale.
Il Tesoriere provvede alla riscossione, al versamento relativo nel conto corrente delle offerte e delle quote annuali. Provvede inoltre al pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Infine gestisce il fondo delle piccole spese rispondendone al Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti si riuniscono, su convocazione del proprio Presidente, almeno ogni tre mesi.
Art. 8 – Il Collegio dei Probiviri
Si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta sia richiesto l’intervento del Collegio a norma di Statuto.
Art. 9 – Cancellieri di zona
Nel caso che il Consiglio Direttivo nomini “pro tempore” dei Cancellieri di zona questi avranno compiti di collaborazione con il Consiglio Direttivo, partecipando a commissioni, raccolgono le domande degli aspiranti che non siano state presentate direttamente al Consiglio Direttivo, inoltrandole al Consiglio stesso. Possono inoltre essere incaricati del Consiglio Direttivo di raccogliere informazioni su aspiranti Soci.
Art. 10 – Commissione per le estensioni
Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di tre membri scelti tra Consiglieri, Cancellieri e Soci, perché istruiscano le pratiche di ammissione dei candidati a Soci formulando le definitive relative proposte, dopo aver attinto, ove occorra, le necessarie notizie integrative.
Art. 11 – Commissioni varie
Il Consiglio Direttivo può costituire nel suo seno o tra i Soci, Commissioni per l’istruzione e lo studio di specifiche questioni e problemi attinenti l’attività dell’Associazione.
Art. 12 – Disposizioni varie
Prima della scadenza del triennio la Presidenza uscente deve invitare gli Associati a porre le loro eventuali candidature che dovranno essere presentate almento sessanta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea che procederà alle elezioni.
Le liste dei candidati devono essere rese note ai Soci almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
I Soci, ai quali è conferito un incarico dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo, sono tenuti a presenziare alle riunioni alle quali sono convocati.
I Consiglieri, Revisori, Probiviri e i componenti di Commissioni devono presentare, in caso di assenza dalle riunioni, giustificazione motivata.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
In caso di assenza dei Revisori dei Conti o dei Probiviri, gli assenti vengono sostituiti dai relativi supplenti per i soli giorni di assenza.
Il distintivo sociale di cui all’Art. 14 dello Statuto ha l’esclusiva finalità di dimostrare l’appartenenza all’Associazione e non può essere usato per motivi diversi da quelli sociali con particolare riguardo a quanto dispone l’Art. 4 dello Statuto.
La cappa, le insegne ed altri segni di cui all’Art. 5.6 dello Statuto, non possono essere usati in contrasto con le finalità sociali. La cappa bianca con a lato sinistro riproducente il distintivo associativo va usato nelle Cerimonie Associative e Pubbliche previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza.
Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nomina un Commissario per disimpegnare le pratiche di ordinaria amministrazione rimaste pendenti.
Il Commissario, se non viene scelto all’esterno dell’Associazione, può essere nominato tra i Soci non facenti parte dei Collegi statutari.
In caso di decadenza del Consiglio Direttivo per mancata approvazione del bilancio e/o della relazione gestionale viene egualmente nominato un Commissario con il compito di convocare l’Assemblea entro un mese per il rinnovo delle cariche e compiere gli atti di ordinaria amministrazione in tale attesa. Se l’Assemblea non dovesse procedere al rinnovo delle cariche, deve deliberare lo scioglimento dell’Associazione affidando al Commissario il disimpegno delle pratiche pendenti.
Art. 14 – Presidente onorario
Spetterà al Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea straordinaria dei Soci o di un Comitato espresso dall’Assemblea stessa, sulla base di particolari meriti, la decisione di insignire, con titolo di Onorario, il Presidente uscente.
Art. 15 – Socio sostenitore
Spetterà al Consiglio Direttivo sulla base di particolari meriti, la decisione di accogliere, su segnalazione dei soci ordinari, eventuali soci sostenitori.
Con deliberazioni del 21/3/1993, 13/3/1994 e del 30/3/1996 l’Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato i seguenti nuovi testi dello Statuto e del Regolamento sociale. Rivisto Art. 5.6 mancante ed integrazione medesimo Art. 5.6 a pag. 13 con Assemblea straordinaria del 2/3/1997.
Con delibera del 4/3/2001 l’Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato le modifiche del Regolamento nell’Art. 2.5b con l’aggiunta dell’Art. 2.5c. Successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo in data 17/3/2002 con l’aggiunta degli Artt. 14 e 15.
Ente morale approvato con Decreto del Ministero degli Interni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2/5/1996 a pag. 47.